Notifiche al condominio

La consegna dell’atto ad uno dei condomini non è condizione sufficiente per considerare valida la notificazione

(01/06/2011)di Alessandro Gallucci,

La notifica degli atti giudiziari (disciplinata per ciò che concerne il processo civile dal codice di procedura civile e da alcune leggi speciali) è quella particolare forma di comunicazione effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario che dà certezza che un atto sia stato comunicato e ricevuto dal destinatario indicato.

 

Nel caso del condominio degli edifici, quando la notifica deve ritenersi validamente eseguita?

 

La risposta è sicuramente quando essa è effettuata nelle mani o comunque presso il domicilio dell’amministratore, che del condominio è il legale rappresentante.

 

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 8724 dello scorso 15 aprile, ha specificato quando e anche condizioni la notifica che interessa il condominio possa essere fatta a persona diversa dall’amministratore. Gli ermellini, che si sono uniformati al loro consolidato orientamento, hanno specificato che ” è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (piuttosto che, ai sensi degli artt. 137 e seg. c.p.c., all’amministratore che ne ha la rappresentanza legale), anche a persona diversa dall’amministratore, purchè, nello stesso stabile, si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo. Nel caso di specie, la notificazione della sentenza di primo grado nei confronti del Condominio di Via (…) è stata indirizzata allo stabile condominiale e qui è stata fatta “con consegna di copia a mani della condomina signora (…), incaricata al ritiro, capace, che ne cura la consegna in precaria assenza del destinatario e delle altre persone abilitate per legge alla ricezione dell’atto”. Richiamato il principio di cui sopra, non è necessario, per invalidare una notificazione siffatta, che si contesti la qualità dichiarata dal consegnatario, poichè proprio tale qualità, considerata in sè e per sè, non è sufficiente a far ritenere validamente perfezionata la notificazione nei confronti del condominio fatta nello stabile condominiale: non è, infatti, sufficiente allo scopo la consegna dell’atto ad uno dei condomini, anche se “incaricato al ritiro” ed anche se “capace”, dovendo risultare, dalla relazione di notificazione ovvero altrimenti, lo stato dei luoghi quale richiesto dalla giurisprudenza su richiamata. L’onere della prova relativa non incombe al destinatario dell’atto, come è la regola quando si contesti la validità di una notificazione che risulta effettuata con il rispetto delle modalità richieste dalla legge e che si atteggia come prova volta a negare che, nel singolo caso, tali modalità siano state rispettate. Infatti, nel caso di specie, dal tenore della relazione di notificazione non è desumibile prima facie la regolarità della notificazione destinata al condominio, in persona del suo amministratore pro-tempore, effettuata però presso lo stabile condominiale a persona diversa dall’amministratore (a differenza di quanto invece si sarebbe avuto se, per esempio, dalla relata di notificazione fosse risultata la consegna al “portiere” o ad altra persona incaricata presso un apposito “ufficio dell’amministratore” interno all’edificio condominiale): pertanto, sarebbe stato onere del notificante dimostrare che la notificazione, malgrado il tenore della relazione dell’ufficiale giudiziario, fosse stata fatta con le modalità richieste quando destinatario sia un condominio. In mancanza, la notificazione, destinata all’amministratore del condominio, ma fatta presso l’edificio condominiale al singolo condomino, anche se qualificatosi come incaricato al ritiro, è da ritenersi nulla” (Cass. 15 aprile 2011 n. 8724).

 

In sostanza se a ricevere l’atto non è il portiere nelle modalità indicate, il notificante deve dimostrare che chi ha ricevuto, ad esempio, è il così detto “caposcala” come tale addetto a fare le veci dell’amministratore.

Avv. Alessandro Gallucci 
fonte CondominioWeb.com 

Sentiti ringraziamenti alla redazione di condominioweb per l’avermi concesso i permessi necessari alla pubblicazione

 

 

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