L’amministratore di condominio che non dimostra di essere stato autorizzato dall’assemblea condominiale non può proporre l’azione di accesso ai documenti amministrativi di interesse condominiale, né l’esercizio di tale azione può farsi rientrare in una delle attribuzioni proprie dell’amministratore. Questo è il principio di diritto espresso dal TAR di Bolzano con la sentenza n. 133 del 5 aprile 2016 in merito ai requisiti del condominio per accedere agli atti della pubblica amministrazione. I fatti di causa. Tizio (amministratore) per tutelare il condominio dal crescente inquinamento prodotto da un vicino distributore di carburanti, decideva di richiedere, con nota trasmessa via pec alla….
Mag, 2016
